Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo lunedì scorso ha emesso la sentenza con la quale ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Agrigento, difeso dall’avv. Vincenzo Caponnetto, contro il decreto col quale l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della aveva nominato il Commissario ad acta con il compito di adottare, previa ricognizione degli atti in via sostitutiva, ogni provvedimento diretto a far versare dal Comune la somma di quasi 28 milioni di euro quale recupero asseritamente dovuto alla GE.SA. AG2 relativamente all’anno 2012.
Sin da subito il Sindaco Zambuto aveva sostenuto che tali somme non erano dovute disponendo quindi l’impugnazione di tale nomina.
Il ricorso proposto dal Comune era diretto appunto all’annullamento del superiore decreto e della diffida con la quale veniva richiesto di versare la predetta somma quale quota di competenza.
Il Tribunale amministrativo aveva già accolto la sospensione cautelare avendo ritenuto il ricorso medesimo assistito da sufficiente fumus boni iuris; adesso ha rilevato l’illegittimità del decreto impugnato riscontrando non solo un difetto di istruttoria, ma anche l’infondatezza della pretesa, tenuto conto sia della leale collaborazione posta dal Comune con l’effettuata contribuzione e sia in relazione alla circostanza secondo la quale lo stesso Comune poteva essere riconosciuto obbligato sussidiario solo quando si fosse dimostrato che la GE.SA. avesse effettivamente posto ogni attività diretta alla riscossione dei tributi.
In concreto il Tribunale amministrativo, nella sua articolata decisione, ha accolto la tesi del Comune di Agrigento ricorrente secondo la quale “il deficit di liquidità della società d’ambito non è da imputare al mancato adempimento delle obbligazioni gravanti sul Comune in forza del vincolo negoziale discendente dalla partecipazione della società medesima, bensì in un’inefficiente gestione della società medesima, sicché il potere sostitutivo regionale sarebbe stato esercitato al di fuori dei presupposti sostanziali e procedimentali richiesti dalla norma attributiva e dalla Costituzione”.
In conseguenza di quanto sopra è stato annullato il decreto dell’Assessore regionale dell’energia, la diffida rivolta al Comune per il pagamento della somma di cui sopra e la conseguente nomina del Commissario ad acta.
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