CLAMOROSO ! – Caso Castelbuono, accolto il ricorso: 0-3 al Marsala e madoniti salvi –

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con procedimento n. 171/A, ha accolto il ricorso del Castelbuono per quanto concerne la gara contro il Marsala, punendo i lilibetani con la sconfitta a tavolino per 0-3 e riscrivendo di fatto la classifica. A questo punto i madoniti sono fuori dalla zona play out e salvi. Questo il testo integrale del comunicato:

A.S.D. POLISPORTIVA CASTELBUONO (PA) Avverso declaratoria di inammissibilità del reclamo, proposto innanzi al Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Sicilia L.N.D. – Campionato di Eccellenza (gir. A) – Gara Sportclub Marsala 1912 s.r.l./A.S.D. Polisportiva Castelbuono del 23/04/2017 – C.U. n. 413 dell’08/05/2017.
Con l’appello in epigrafe indicato, l’A.S.D. Polisportiva Castelbuono impugna la decisione assunta dal Giudice di prime cure, che ha dato atto del risultato conseguito in campo, pur a fronte dell’irregolare partecipazione alla gara di un calciatore quindicenne, che si assume schierato dalla Società consorella in assenza della prescritta autorizzazione.
Occorre premettere che il Giudice Sportivo Territoriale ha già dichiarato inammissibile un primo reclamo dell’odierna appellante, avente ad oggetto il medesimo thema decidendum.
Tale decisione, pubblicata sul C.U. n. 393 del 26/04/2017, è stata quindi impugnata innanzi a questa Corte, la quale ha già statuito la correttezza dell’operato del Giudice Sportivo, limitatamente al rilievo dell’invalidità della notificazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dall’A.S.D. Polisportiva Castelbuono.
Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con la medesima decisione (pubblicata sul C.U. 402 del 02/05/2017), ha tuttavia rilevato, in aggiunta, che il Giudice di prime cure avrebbe comunque potuto e dovuto attivare i suoi poteri officiosi, ex art. 29, commi 7 e 8, C.G.S., al fine di accertare, una volta per tutte, la posizione regolare dei giocatori partecipanti alla gara, concordemente ai più recenti approdi della giurisprudenza sportiva di legittimità.
E’ stata quindi disposta la rimessione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale, al fine di chiarire se fossero stati esercitati nel caso in specie i menzionati poteri officiosi, eventualmente procedendo all’assunzione delle determinazioni consequenziali.
Tale decisione, per come ampiamente motivato da questa Corte, risultava imposta “dalla straordinarietà ed eccezionalità della fattispecie” (si confronti Corte Sportiva Appello F.I.G.C., I sez., C.U. 127 dell’08/05/2017), al fine di evitare una stridente contraddizione tra la decisione impugnata e la pertinente normativa federale, nella lettura offertane dalla giurisprudenza sportiva di legittimità (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., sez. prima, decisione 07/04/2017 n. 24, nonché, in precedenza, Alta Corte di Giustizia C.O.N.I., decisione n. 19/2011).
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 413 dell’08/05/2017, il Giudice Sportivo, sul rinvio degli atti disposto dalla scrivente, ha quindi ritenuto di prendere “atto della conferma di inammissibilità del [primo] reclamo […] proposto dalla Società Polisportiva Castelbuono […] con consequenziale preclusione dell’esame di merito, e, per l’effetto, di dare atto del risultato conseguito in campo”.
Avverso tale decisione insorge nuovamente l’odierna appellante, la quale rileva, in estrema sintesi, che il Giudice Sportivo non si sarebbe attenuto al principio di diritto fissato da questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, eludendone il decisum.
All’udienza odierna è comparso il rappresentante della reclamante, assistito dal proprio difensore, avendone fatta tempestiva e rituale richiesta, il quale ha insistito, illustrandoli, nei motivi di appello.
Il Collegio, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che l’odierno gravame sia meritevole di integrale accoglimento.
Corre l’obbligo di precisare, in via preliminare, che la precedente statuizione di questa Corte imponeva al Giudice Sportivo Territoriale di procedere, ex officio, all’accertamento della irregolare partecipazione del calciatore quindicenne non autorizzato, nonché all’eventuale conseguente modifica del risultato ufficiale di gara.
Viceversa, la citazione testuale compiuta dal primo Decidente, nella decisione oggi impugnata, costituendo un mero “obiter dictum” rivolto ai destinatari della Giustizia Sportiva, non può certo giustificare la statuizione addotta, che viene così ad essere sostanzialmente elusiva del principio di diritto fissato.
Posto quanto sopra, questa Corte ritiene, sotto un profilo ermeneutico, che la statuizione per cui oggi è gravame, limitandosi a dare atto del risultato conseguito in campo, debba essere intesa a tutti gli effetti come decisione di merito, attestante l’assenza di situazioni di irregolarità nella gara in epigrafe.
Così interpretato il provvedimento, la Corte non può far altro che prendere atto della circostanza che, non essendo stato chiarito il percorso motivazione seguito dal Giudice Sportivo, quest’ultimo è incorso nel vizio di motivazione, avendo sostanzialmente dato atto del risultato conseguito in campo senza illustrare le motivazioni del proprio convincimento.
Tale vizio, a norma dell’art. 36 C.G.S., comma 4, secondo periodo, impone a questa Corte di riformare la decisione decidendo nel merito.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la Corte Sportiva rileva che la partecipazione dei calciatori quindicenni alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti è consentita, in via di mera eccezione, soltanto in presenza dell’autorizzazione del competente Comitato Regionale, a norma dell’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti, emerge che tale autorizzazione non è mai stata concessa nei confronti del calciatore quindicenne Ampola Alessio, che ha preso parte alla gara in epigrafe, essendo stato schierato dalla Società Sportclub Marsala 1912.
Tale circostanza, pienamente rientrante nell’ambito dei poteri officiosi del Giudice di prime cure, per come chiarito dalla già citata giurisprudenza sportiva di legittimità, impone di dare atto dell’erroneità della decisione oggi impugnata. Questa Corte, pertanto, scrutinate nel merito le superiori circostanze, e rilevato che l’odierno gravame risulta ritualmente notificato anche alla Società consorella, in applicazione dell’art. 17 comma 5 C.G.S., ed in riforma della impugnata statuizione del Giudice Sportivo Territoriale, visto l’art. 46 comma 2 C.G.S., modifica il risultato gara conseguito in campo, applicando alla soc. Sportclub Marsala 1912 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto gravame e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, modifica il risultato gara conseguito in campo, applicando alla soc. Sportclub Marsala 1912 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3. Senza addebito della tassa reclamo, non versata“.

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