CORTE COSTITUZIONALE – Il commissario dello Stato “Non potrà più impugnare le leggi regionali”

Per il governo regionale e i deputati dell’Ars è stato sempre un grande spauracchio. Ma adesso, dopo la decisione storica della Corte costituzionale, il commissario dello Stato non potrà più impugnare le leggi regionali. Insomma, finisce il controllo preventivo da parte di questo organismo dello Stato nei confronti del Parlamento regionale. I dubbi sulla costituzionalità del commissario dello Stato erano stati sollevati dalla stessa Corte costituzionale che con l’ordinanza appena pubblicata ha messo fine al dubbio. Secondo la Consulta “il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi dello statuto di autonomia della Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’articolo 127 della Costituzione. Al riguardo, questa Corte ha infatti affermato che “la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e l’entrata in vigore della legge regionale si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia”. 

Da adesso, quindi il controllo sulle norme dell’Ars sarà successivo, come avviene per le altre regioni e sulle norme dell’Ars potrà ricorrere alla Corte costituzionale soltanto il governo nazionale.

Scompare quindi la figura del commissario dello Stato. “La dichiarazione di illegittimità costituzionale del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggisiciliane – scrive la Consulta –  rende non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)”.

Condividi
         
 
   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *