Il Comune di Licata condannato ad applicare il contratto di lavoro giornalistico a dipendente

La recente sentenza del Giudice del Lavoro di Agrigento che condanna il comune di Licata ad inquadrare il giornalista Antonio Franco Morello con il contratto di lavoro giornalistico e la qualifica di redattore ordinario segna una nuova vittoria dell’Assostampa Siciliana che da anni si batte per l’applicazione del contratto di lavoro giornalistico in Sicilia.
La sentenza prende spunto dal ricorso presentato dal collega Antonio Franco Morello contro il Comune di Licata che aveva annullato il precedente inquadramento fatto con deliberazione n. 118 del 19/07/05 dalla Giunta Comunale con la quale gli veniva attribuita la qualifica di redattore capo così come previsto dall’art.127, secondo comma, della Legge Regionale n.2/2002. Ciò, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/07 che aveva stabilito che il trattamento economico dei giornalisti non poteva avvenire in forza di una legge ma deve trovare il suo fondamento nella contrattazione collettiva. Cosa che in Sicilia era stata fatta, mentre in Italia, a quasi tredici anni dall’entrata in vigore della Legge 150 del 2000, non ce n’è ancora traccia nonostante una sentenza del giudice del lavoro di Roma che ha condannato l’Aran ad ammettere alle trattative la Federazione nazionale della Stampa.
Il giudice del lavoro ha, dunque, riconosciuto la perfetta validità del contratto collettivo stipulato il 24 ottobre del 2007 per l’individuazione dei profili professionali negli uffici stampa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione il 16 novembre 2007. Il Giudice ha ritenuto, come da anni sostiene l’Assostampa che l’art.127, primo comma, della L.R. 2/2002, non essendo stato toccato da pronuncia di incostituzionalità si applica negli Enti Locali e in tutti quegli organi sottoposti al controllo della Regione.
In particolare il collega Morello trovandosi ad operare, come stabilito dall’art. 4 del predetto accordo collettivo in un comune non capoluogo di provincia, né avendo alle sue dipendenze personale per svolgere la sua attività giornalistica può avere riconosciuta, secondo il giudice, la qualifica di redattore ordinario.
Il Comune di Licata dovrà ora “inquadrare il giornalista Antonio Francesco Morello, con decorrenza 16.11.2OO7, nel profilo di redattore ordinario di cui al Contratto collettivo 24.10.2007 per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all’articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 (pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 16.11.2007) ed a corrispondergli il trattamento economico e le differenze retributive conseguentemente maturate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 della legge n. 412/1991 ed ex art. 22 della legge n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito”.
Non solo: la portata della valenza del Giudice di Agrigento va vista anche nell’ottica di un migliore servizio ai cittadini che hanno il sacrosanto diritto di essere informati in maniera chiara sull’attività degli Enti pubblici. Come sostiene l’Avv. Bruno Del Vecchio consulente legale della FNSI, la funzione dell’ufficio stampa, quindi, non è quella di coadiuvare l’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e controllo, ma quello, ben diverso, di garantire, a tutti i cittadini, la “trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni”. Non è certamente casuale, infatti, che la legge abbia preteso, per la costituzione degli uffici stampa dalla pubblica amministrazione, la presenza di personale iscritto all’albo dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Ne consegue che l’applicazione del contratto di lavoro giornalistico libera i giornalisti da ogni sudditanza dal vertice dell’Amministrazione non potendo quest’ultimo condizionare i giornalisti muovendo le leve del salario accessorio, come la promessa di maggiore straordinario o premi di produzione dedicati in caso di fedeltà assoluta al potere politico. Si tratta di principi sanciti dalla Costituzione Italiana all’art.21 e contenuti anche nell’articolo 97 e che hanno trovato puntuale conferma ed applicazione nelle leggi 241/90 e 150/2000.
Questa è la quarta sentenza favorevole ai giornalisti pronunciata in Sicilia dopo la sentenza della Corte Costituzionale, tre sentenze di primo grado, oltre Agrigento, Messina e Catania ed una sentenza d’appello, quella del tribunale di Messina.
Questa sentenza apre ora nuovi scenari a quelle vertenze in fase di definizione e che sono pendenti davanti il tribunale di Agrigento sezione Lavoro che riguardano i giornalisti dell’Ufficio stampa ella Provincia Regionale di Agrigento e il collega dell’Asp Leonardo Guida. Non solo: il Giudice, condividendo la validità della legislazione siciliana in materia di uffici stampa, apre anche la strada sull’obbligatorietà dell’utilizzo di giornalisti negli enti locali siciliani così come previsto dall’art. della legge regionale n.17 /2004, art. 111, primo comma, che obbliga gli enti a dotarsi di un proprio ufficio stampa con il solo limite, negli enti locali, del numero minimo di abitanti che costringe i comuni più piccoli a consorziarsi.

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