PRO FAVARA – SERRADIFALCO: il Giudice sportivo respinge il ricorso dei falchetti ma squalifica 4 turni il campo dei gialloblu

A seguito del ricorso presentato alla Procura Federale della Figc dalla società del Serradifalco calcio in riferimento ai fatti che sarebbero avvenuti  prima, durante e dopo la gara tra “Pro Favara e Serradifalco” valevole per la 27 giornata del campionato di Eccellenza, secondo il presidente Massimo Monti che ha presentato ricorso per conto della società dallo stesso presieduta, il giudice sportivo ha deciso di respingere il reclamo deliberando di addebitare alla società nissena la relativa tassa di reclamo; di infliggere alla Società Pro Favara la squalifica del campo per quattro gare da disputare a porte chiuse; di inibire fino al 30 settembre del 2015 il dirigente della Pro Favara, Gaspare Castronovo e fino al 30 settembre di quest’anno l’altro dirigente, Salvatore Marrone. Il risultato, pertanto, rimane quello conseguito sul campo. 3 A 2 per la Pro Favara.

Di seguito pubblichiamo per intero la decisione del giudice sportivo.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/ 3/2014 PRO FAVARA 1984 – SERRADIFALCO

3-2; Reclamo Serradifalco

Con reclamo ritualmente proposto la Società Serradifalco

chiede l’assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla

Società Pro Favara in quanto responsabile del contegno

intimidatorio posto in atto da una quindicina di sostenitori della

stessa che ne avrebbero determinato la prosecuzione pro-forma;

la reclamante segnala che tali atti, intimidatori e violenti, sono

stati posti in essere, nel corso dell’intervallo della gara,

all’interno del proprio spogliatoio ai danni dei componenti la propria

squadra tanto che questi hanno disputato il secondo tempo temendo

fortemente per la propria incolumità fisica; evidenzia poi che

tali minacce sono proseguite nel corso del secondo tempo e

rivolte anche nei confronti dei componenti la terna arbitrale;

Esaminati i rapporti degli ufficiali di gara e dei commissari di

campo designati e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di

prova in riferimento alla gara, dagli stessi si rileva che:

Nel corso dell’intervallo della gara circa venti persone, riconducibili

alla Società Pro Favara, si introducevano all’interno degli spogliatoi

attraverso un cancello aperto dal dirigente non iscritto in distinta e

inibito sino a tutto il 31/03/2015, sig. Castronovo Gaspare, gridando

e minacciando i tesserati della Società Serradifalco; gli stessi

tentavano di introdursi all’interno dello spogliatoio di quest’ultima

spingendo la porta sino a romperla, provocando il ferimento ad una

mano di un dirigente ospite e assumendo nel contempo contegno

offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e minaccioso nei

confronti dei commissari di campo, altresì spintonati; inoltre, una

delle suddette spingeva con forza un A.A. facendolo sbattere contro

un muro e provocando allo stesso una escoriazione e temporaneo

dolore; tra le suddette persone veniva individuato il dirigente

della Società Pro Favara sig. Marrone Salvatore, già inibito sino a

tutto il 31/05/2014;

Al 43′ del s.t. le stesse persone si introducevano indebitamente nel

campo per destinazione minacciando i tesserati in panchina della

Società Serradifalco e un assistente dell’arbitro;

A fine gara, solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine

veniva arginata un’invasione di campo da parte dei sostenitori della

Società Pro Favara e i componenti la terna arbitrale, i commissari di

campo ed i tesserati della Società Serradifalco potevano lasciare

l’impianto senza ulteriori problemi; tuttavia all’uscita dagli spogliatoi

il già citato Marrone Salvatore colpiva con un pugno sulla spalla

un calciatore avversario assumendo altresì contegno offensivo

nei confronti dello stesso;

Da quanto sopra si rileva che le manifestazioni di intemperanza dei

tesserati e sostenitori della Società Pro Favara, pur fortemente

censurabili, non hanno assunto una valenza tale da indurre l’arbitro

a decidere di proseguire la gara pro-forma come invece sostenuto

dalla reclamante; del resto, tali intemperanze non hanno portato ad

alcuna menomazione fisica dei calciatori della reclamante, né determinato

alcun condizionamento sull’operato dell’arbitro e dei suoi collaboratori;

Tuttavia è indubbio che la Società Pro Favara va comunque censurata e

sanzionata per quanto, estremamente grave, addebitabile ai propri tesserati e

sostenitori, responsabili di quanto riportato in narrativa;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di respingere il reclamo proposto dalla Società Serradifalco,

addebitando alla stessa la relativa tassa;

Di infliggere alla Società Pro Favara la squalifica del campo per

quattro gare da disputare a porte chiuse;

Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Castronovo

Gaspare, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2015;

Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Marrone

Salvatore, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2014;

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Marrone

Salvatore, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2014;

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

Di infliggere alla Società Pro Favara la squalifica del campo per

quattro gare da disputare a porte chiuse;

Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Castronovo

Gaspare, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2015;

Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Marrone

Salvatore, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2014;

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

Condividi
         
 
   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *