PRO FAVARA – SERRADIFALCO: il Giudice sportivo respinge il ricorso dei falchetti ma squalifica 4 turni il campo dei gialloblu
A seguito del ricorso presentato alla Procura Federale della Figc dalla società del Serradifalco calcio in riferimento ai fatti che sarebbero avvenuti prima, durante e dopo la gara tra “Pro Favara e Serradifalco” valevole per la 27 giornata del campionato di Eccellenza, secondo il presidente Massimo Monti che ha presentato ricorso per conto della società dallo stesso presieduta, il giudice sportivo ha deciso di respingere il reclamo deliberando di addebitare alla società nissena la relativa tassa di reclamo; di infliggere alla Società Pro Favara la squalifica del campo per quattro gare da disputare a porte chiuse; di inibire fino al 30 settembre del 2015 il dirigente della Pro Favara, Gaspare Castronovo e fino al 30 settembre di quest’anno l’altro dirigente, Salvatore Marrone. Il risultato, pertanto, rimane quello conseguito sul campo. 3 A 2 per la Pro Favara.
Di seguito pubblichiamo per intero la decisione del giudice sportivo.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/ 3/2014 PRO FAVARA 1984 – SERRADIFALCO
3-2; Reclamo Serradifalco
Con reclamo ritualmente proposto la Società Serradifalco
chiede l’assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla
Società Pro Favara in quanto responsabile del contegno
intimidatorio posto in atto da una quindicina di sostenitori della
stessa che ne avrebbero determinato la prosecuzione pro-forma;
la reclamante segnala che tali atti, intimidatori e violenti, sono
stati posti in essere, nel corso dell’intervallo della gara,
all’interno del proprio spogliatoio ai danni dei componenti la propria
squadra tanto che questi hanno disputato il secondo tempo temendo
fortemente per la propria incolumità fisica; evidenzia poi che
tali minacce sono proseguite nel corso del secondo tempo e
rivolte anche nei confronti dei componenti la terna arbitrale;
Esaminati i rapporti degli ufficiali di gara e dei commissari di
campo designati e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di
prova in riferimento alla gara, dagli stessi si rileva che:
Nel corso dell’intervallo della gara circa venti persone, riconducibili
alla Società Pro Favara, si introducevano all’interno degli spogliatoi
attraverso un cancello aperto dal dirigente non iscritto in distinta e
inibito sino a tutto il 31/03/2015, sig. Castronovo Gaspare, gridando
e minacciando i tesserati della Società Serradifalco; gli stessi
tentavano di introdursi all’interno dello spogliatoio di quest’ultima
spingendo la porta sino a romperla, provocando il ferimento ad una
mano di un dirigente ospite e assumendo nel contempo contegno
offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e minaccioso nei
confronti dei commissari di campo, altresì spintonati; inoltre, una
delle suddette spingeva con forza un A.A. facendolo sbattere contro
un muro e provocando allo stesso una escoriazione e temporaneo
dolore; tra le suddette persone veniva individuato il dirigente
della Società Pro Favara sig. Marrone Salvatore, già inibito sino a
tutto il 31/05/2014;
Al 43′ del s.t. le stesse persone si introducevano indebitamente nel
campo per destinazione minacciando i tesserati in panchina della
Società Serradifalco e un assistente dell’arbitro;
A fine gara, solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine
veniva arginata un’invasione di campo da parte dei sostenitori della
Società Pro Favara e i componenti la terna arbitrale, i commissari di
campo ed i tesserati della Società Serradifalco potevano lasciare
l’impianto senza ulteriori problemi; tuttavia all’uscita dagli spogliatoi
il già citato Marrone Salvatore colpiva con un pugno sulla spalla
un calciatore avversario assumendo altresì contegno offensivo
nei confronti dello stesso;
Da quanto sopra si rileva che le manifestazioni di intemperanza dei
tesserati e sostenitori della Società Pro Favara, pur fortemente
censurabili, non hanno assunto una valenza tale da indurre l’arbitro
a decidere di proseguire la gara pro-forma come invece sostenuto
dalla reclamante; del resto, tali intemperanze non hanno portato ad
alcuna menomazione fisica dei calciatori della reclamante, né determinato
alcun condizionamento sull’operato dell’arbitro e dei suoi collaboratori;
Tuttavia è indubbio che la Società Pro Favara va comunque censurata e
sanzionata per quanto, estremamente grave, addebitabile ai propri tesserati e
sostenitori, responsabili di quanto riportato in narrativa;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Serradifalco,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Pro Favara la squalifica del campo per
quattro gare da disputare a porte chiuse;
Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Castronovo
Gaspare, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2015;
Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Marrone
Salvatore, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2014;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.
Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Marrone
Salvatore, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2014;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.
Di infliggere alla Società Pro Favara la squalifica del campo per
quattro gare da disputare a porte chiuse;
Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Castronovo
Gaspare, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2015;
Di infliggere al dirigente della Società Pro Favara, sig. Marrone
Salvatore, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30/09/2014;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.