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RACALMUTO – Marchese:”Il balzello della Tarsu “campagnola”!

In un paese attanagliato da mille problemi e da scarse risorse, una nube all’orizzonte toglie il respiro a quanti cercano di vedere, in un futuro imminente, una svolta che indichi la strada della ripresa economica e sociale del tessuto cittadino. Succede che all’improvviso, inaspettatamente, come una sonora e dolorosa frustata, vengano recapitate delle bollette con la richiesta del pagamento della TARSU relativa all’anno 2006 dovuta per gli immobili a disposizione e/o per le cosiddette case di campagna. A parere dello scrivente tale richiesta è del tutto illegittima e totalmente infondata ed è stata quantomeno elaborata con leggerezza e poca professionalità.

Di seguito analizziamo alcuni punti a sostegno della mia tesi:

–         La tariffa relativa alla TARSU è regolata dal decreto legislativo n. 507 /93 artt. 58 e segg. e dal Regolamento Comunale del Comune di Racalmuto del 1995;

–         Sia il D. Lgs.vo che il Regolamento in questione recitano che la tassa de quo va pagata nella misura del 40, 30 o 20 %, a seconda della distanza degli immobili dal punto di raccolta nelle zone ove il servizio di raccolta stesso non è garantito, non si capisce quindi perché la tassa per gli immobili ricadenti all’esterno del centro abitato sia stata richiesta per intero nella misura del 100%;

–         Sia il D. Lgs.vo che il Regolamento recitano che “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ….”, specificando in tal modo che la tassa deve essere pagata appunto per quegli immobili di cui si ha un utilizzo e, intrinsecamente, non per quelli che non vengono utilizzati e quindi non producono rifiuti. A tal punto è utile ricordare che la ratio della legge è chiara e mira a differenziare la tariffa, come per altro specificato nel D. Lgs.vo e nel Regolamento stessi, a seconda dell’uso dell’immobile stesso e non può quindi essere considerata, secondo il principio ne bis in idem, come una duplicazione della tariffa stessa nel caso in cui l’immobile sia utilizzato come residenza stagionale o a disposizione del contribuente che lo utilizza saltuariamente per se stesso. E’ evidente che il contribuente ha già assolto al pagamento della tassa in modalità totale applicando la tariffa dovuta per l’immobile dove ha la residenza e/o che occupa abitualmente. La legge stessa peraltro ha stabilito, lo confermano i giudici tributari con varie sentenze, che la tassa è dovuta per quegli immobili ove vengono prodotti rifiuti, esentando dal calcolo della tariffa quegli accessori dell’immobile che non essendo vissuti dall’uomo non possono essere considerati nel calcolo per la produzione dei rifiuti stessi (vedi ad esempio garages, solai, cantine, etc.) Se ne deriva quindi che, se parti accessorie dell’immobile vengano esentate dal calcolo della tariffa, in quanto in tali aree non si producono rifiuti, analogo ragionamento viene adottato dagli immobili che non vengono utilizzati e ove quindi non viene prodotto nessun tipo di rifiuto.

–         Sia il D. Lgs.vo che il Regolamento prevedono che in caso di omessa denuncia dell’immobile da parte del contribuente, l’ufficio “emette accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.” Considerando che il regolamento riporta la data del 1995 sembra superfluo evidenziare che, per quanto riguarda l’omessa denuncia e la relativa sanzione, si è palesemente al di là di ogni termine prescrizionale, e quand’anche si dovesse prendere in considerazione l’annualità del 2006 lo stesso termine risulta comunque prescritto. Appare oltretutto ancora superfluo ricordare che la sanzione dell’omessa denuncia può essere contestata una sola volta, la prima, e che essendo l’ufficio a conoscenza dell’esistenza dell’immobile non può ripetere tale accertamento una seconda volta, neanche se il primo accertamento ha perso di efficacia per colpa dell’avvenuta prescrizione.

Queste sono alcune delle motivazioni per le quali sembra assai evidente che il balzello delle cartelle relative al 2006 recapitate ai cittadini racalmutesi appare del tutto ingiustificato e quindi da annullare, con buona pace di chi dovrebbe prestare più attenzione nel formulare tali cartelle.

Diceva una vecchia canzone: CHI CONTROLLA IL CONTROLLORE?

Si ha la speranza, che con ogni forma di legge, si possa recuperare quanto si voleva far pagare ai cittadini, se ciò si è perso, per colpa di eventuali negligenze, invece di DOVER trovare i fondi per “coprire” le spese sempre dalle tasche dei cittadini stessi.

 

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