SICILIA – Finanziaria, impugnati 21 articoli bocciata anche la Tabella H [video]

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale alcune norme della finanziaria, approvata il primo maggio dall’Assemblea regionale. La scure cala su 12 articoli e su 16 commi di altri 9 articoli, oltre che sull’allegato 1, relativo all’art. 72, limitatamente ai capitoli 320013, 320014, 320015. Il commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato alcune norme della legge finanziaria, approvata il primo maggio, tra cui la famigerata tabella h, l’elenco di 135 enti e associazioni beneficiari di 24 milioni di euro, approvato a notte fonda tra mille polemiche. 

Per il commissario Carmelo Aronica “la norma dà adito a rilievi di carattere costituzionale” perchè “l’Assemblea regionale interviene nuovamente con un provvedimento ad hoc destinato esclusivamente a determinate istituzioni, da anni fruitrici di provvidenze pubbliche senza ancorare la scelta operata a precisi e confacenti parametri di comparazione e valutazione”. “Il principio di eguaglianza esige che le leggi singolari, come la norma in esame, corrispondano ad obiettive diversità delle condizioni considerate rispetto a quelle di enti similari, che giustifichino razionalmente ed obiettivamente la disciplina di privilegio adottata”, scrive ancora il commissario.

Per il prefetto Aronica “se non sono contestabili la valenza ed il rilievo, anche a livello ultra regionale, di talune associazioni e fondazioni destinatarie dei contributi, ciò che costituisce motivo di censura è l’omessa valutazione e comparazione delle loro situazioni con quelle delle altre istituzioni operanti in medesimi settori in Sicilia”. E sostiene che “detto esame comparativo avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuato mediante una esaustiva istruttoria amministrativa operata dalla competente commissione legislativa prima dell’adozione della legge dalla cui conclusione potesse emergere una obiettiva diversità di condizioni che giustificasse la scelta operata dal legislatore in favore dei 135 enti in questione”.

Nell’impugnativa, il commissario dello Stato contesta inoltre al legislatore di non avere “tenuto nella debita considerazione la circostanza che le istituzioni in argomento potrebbero essere già destinatarie di provvidenze erogate da altri soggetti pubblici e ciò al fine di garantire non solo la ‘par condicio’ tra i vari enti ed associazioni ma anche l’ottimale utilizzazione delle risorse, peraltro esigue, destinate a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività in ambito socio culturale”. E ancora: “la disposizione impugnata, che si connota come legge-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato benchè elevato di destinatari”, “deve essere soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità (sentenze n. 2 e 153 del 1997, n. 227 del 2007) sotto il profilo della non arbitrarietà e non irragionevolezza della scelta del legislatore”. 

“Dalla giurisprudenza costituzionale si ricava che lo stesso legislatore, quando emette leggi a contenuto provvedimentale – scrive il commissario Aronica – deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza (sentenza n. 137/2009) affinchè il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità”. Perchè “la possibilità, non esclusa dalla Costituzione, per il legislatore di svolgere un’attività a contenuto amministrativo non può spingersi sino a violare l’uguaglianza fra i cittadini come nel caso in esame”. Infatti “il legislatore siciliano nell’adottare un’attività a contenuto particolare e concreto non ha dato modo di individuare i criteri ai quali sono state ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione”.

“Proprio in questa prospettiva si ritiene che la norma-provvedimento in questione sia in contrasto con l’art. 3 della Costituzione – aggiunge Aronica – non avendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento”. E sottolinea che “la norma, secondo quanto affermato da codesta Corte su un caso similare deciso con sentenza n. 137 del 2009, si risolve “in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in denaro, con
prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, ed a scapito quindi dell’interesse generale”.

Tra le norme impugnate ce ne sono alcune che mettono ora a serio rischio l’impianto dell’intera manovra: tra queste ci sono la misura che prevede il mantenimento delle attuali aliquote Irpef e Irap fino al 2016, con una parte degli introiti destinata a coprire le spese per il sistema sanitario regionale e quella che dispone il 20% di royalties sulla produzione di idrocarburi (emendamento M5S) e molto contestata da Confindustria Sicilia.

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