ARAGONA – Tar annulla bando piscina. Tutto da rifare

E’ un colpo di scena, quello che ha sentenziato il 13 maggio scorso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accogliendo il ricorso della società “S.S.D. Nuoto CSEN Academy” che nella procedura concorsuale bandita dal Comune per l’affidamento in concessione decennale della gestione e della manutenzione della piscina comunale di Aragona, era arrivata al secondo posto, ottenendo un punteggio di 54 punti, a fronte dei 71 ottenuti dalla società “C.S.G. Consorzio Servizi Globali” che si era aggiudicata la gara.
Per il Tar di Palermo, dunque il bando è da rifare.
Con determinazione dirigenziale n. 717 del 30 ottobre 2014, il Responsabile del 9° Settore del Comune di Aragona, aveva aggiudicato in via definitiva l’appalto alla “C.S.G. Consorzio Servizi Globali”.
Ma per la società “S.S.D. Nuoto CSEN Academy”, che – come detto – nella gara era arrivata seconda, erano stati violati diversi articoli del bando.
Di conseguenza, aveva deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, per chiedere l’annullamento di tale determinazione e degli ulteriori atti impugnati.
Dinnanzi al ricorso presentato dalla “S.S.D. Nuoto CSEN Academy”, il Comune di Aragona, le società “C.S.G. Consorzio Servizi Globali”, si erano costituiti in giudizio e avevano depositato una memoria con la quale chiedevano il rigetto del ricorso, poiché – a loro dire – infondato.
Ma nella sentenza – frutto della camera di consiglio tenuta il 13 maggio – la terza sezione del Tar (Presidente Calogero Ferlisi, Nicola Maisano Consigliere e Aurora Lento Consigliere, Estensore) ha ritenuto fondato il motivo esposto dalla “S.S.D. Nuoto CSEN Academy” con il quale “si censurava il bando nella parte in cui prevedeva criteri di valutazione riferiti non all’offerta, ma all’offerente, i quali avevano, peraltro, un’incidenza determinante ai fini dell’aggiudicazione, in quanto comportavano l’assegnazione di 45 punti sui 70 complessivi previsti”.
Ha ritenuto inoltre fondato “il motivo con il quale si censurava il bando nella parte in cui prevede non solo l’apertura, ma anche la valutazione delle offerte tecniche in seduta pubblica”
Fondato è infine il motivo con il quale “Venendo in considerazione non un appalto, ma una concessione di servizi sarebbe erronea l’applicazione dell’art. 8 della l.r. n. 12/2011 e, pertanto, illegittima l’integrazione della commissione giudicatrice con funzionari dell’UREGA”
Per tali ragioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso della società “S.S.D. Nuoto CSEN Academy” e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Inoltre, ha condannato il Comune di Aragona e la società “C.S.G. Consorzio Servizi Globali” al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio in € 3.000,00, oltre IVA, spese generali e CPA oltre alla rifusione del contributo unificato.
Insomma, il “sogno” dell’apertura della piscina comunale di Aragona, sembra ancora lontano.

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