PALERMO – Stato-mafia, la corte ha deciso Napolitano sarà sentito al Quirinale

La Corte d’assise di Palermo ha ribadito la necessità di sentire come testimone al processo sulla trattativa Stato-mafia il capo dello Stato Giorgio Napolitano. La deposizione, chiesta dai pm, era già stata ammessa, ma dopo la lettera inviata ai giudici da Napolitano, alcuni legali ne avevano chiesto la revoca.  

In assenza di una norma specifica sulla deposizione del capo dello Stato, la Corte applicherà l’articolo 502 del Codice di Procedura penale che prevede l’esame a domicilio del teste che non può comparire in udienza. Alla testimonianza, di cui ancora non è stata fissata la data, non parteciperanno né il pubblico né gli imputati, ma solo i legali e la procura.

“Prendo atto dell’odierna ordinanza della Corte d’Assise di Palermo. Non ho alcuna difficoltà a rendere al più presto testimonianza – secondo modalità da definire – sulle circostanze oggetto del capitolo di prova ammesso”, ha commentato Napolitano in una dichiarazione.

Il principio che ha spinto i giudici della Corte d’assise di Palermo a respingere la richiesta di alcuni difensori è che non si può escludere il diritto delle parti di chiamare un testimone su fatti rilevanti per il processo solo perché il testimone ha escluso di essere informato sui fatti stessi. Alcuni legali avevano infatti preso spunto dalla lettera con cui Napolitano ha fatto sapere ai giudici di non essere a conoscenza di elementi utili al processo per chiedere alla corte di ripensarci e non ascoltare il presidente della Repubblica.

Ma in un’ordinanza molto articolata la corte ha respinto la tesi dei legali. “La superfluità o irrilevanza di una prova testimoniale – scrivono i magistrati – deve essere valutata dal giudice esclusivamente in relazione ai fatti oggetto dell’articolato e alla sua riferibilità al teste indicato e non già in relazione a o in previsione di ciò che il teste medesimo può sapere o non sapere”.

“Infatti – aggiungono – non si può di certo escludere il diritto di ciascuna parte di chiamare e interrogare un testimone su fatti rilevanti per il processo sol perché quel testimone abbia, in ipotesi anche e persino, in una precedente deposizione testimoniale, escluso di essere informato dei fatti medesimi. E ciò quantomeno al fine di consentire alla parte richiedente di acquisire nel contraddittorio e nelle forme previste, prescritte per il processo, quel contenuto dichiarativo che, seppure negativo, riguardo alla conoscenza di determinati fatti, potrebbe tuttavia assumere una valenza non necessariamente neutra nel contesto delle altre acquisizioni probatorie e della loro valutazione interpretativa”.

“La Corte – spiegano – ha già ritenuto che la testimonianza del capo dello Stato, oltre che ammissibile appare né superflua né irrilevante. Successivamente a tale pronuncia non sono state acquisite elementi di sorta che possano consentire di superare quella valutazione. Tra i nuovi elementi che possono condurre a riconsiderare il provvedimento non può ricomprendersi la lettera inviata dal teste il 31 ottobre 2013. Sia perché il suo contenuto rappresentativo non è utilizzabile nel processo in assenza di accordo acquisitivo della stessa. Sia, soprattutto ed in ogni caso, perché, come si è già detto in premessa, ove anche si volesse prendere atto del diniego di conoscenze già espresso dal teste, ciò nonostante, non potrebbe di per se solo ritenersi che sia venuto meno l’interesse della parte richiedente ad assumere la testimonianza”.

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